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Autolinee interurbane statali. Dal 31 marzo scatta
la liberalizzazione del settore a tutto campo
sintesi di Christian Bizzi; fonte dati: "Il Sole 24 Ore Trasporti" del 2-14 aprile 2007
Per le autolinee interurbane a concessione statale c’è aria di novità, infatti dal 31 marzo 2007 è entrato in vigore il riordino del settore, aprendo il mercato (G.U. n. 62 del 15.3.07). Il periodo transitorio che avrebbe dovuto tenere tutto il settore congelato fino al 2011 è stato cancellato e ora scatta la concorrenza senza paracadute. Tutto ciò di conseguenza al D.M. n. 316 del 1.12.06 modificato dal Decreto Bersani (D.L. n. 7 del 31.1.07), che ha eliminato l’ultimo paletto che bloccava il settore, ovvero il divieto per i nuovi operatori di realizzare linee a concessione statale a distanza di sicurezza (minimo 30 km) da quelle esistenti proteggendo così le aziende già operanti in regime di monopolio.
Con le nuove modifiche le aziende che attualmente esercitano, hanno tempo fino al 2010 per trasformare la concessione in autorizzazione, come previsto dal D.M. 316/06.
A sintetizzare tutti i provvedimenti emanati per riorganizzare il settore e per sgomberare il campo da difficoltà interpretative dovute al sovrapporsi di norme, vi è una circolare ministeriale, firmata dal direttore generale per il trasporto di persone e cose del Ministero dei Trasporti, la numero 2 del 23.3.07.
Nella circolare
del Ministero dei Trasporti vengono spiegate tutte le modalità operative per il
rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di linea interregionale di
competenza statale: in primis la sicurezza delle aree di fermata e del percorso
stradale. Il secondo punto tratta le modalità di presentazione delle domande per
l’istituzione, il rinnovo e la modifica del servizio di linea interregionale.
Questo punto è estremamente importante in quanto precisa i requisiti che devono
avere le aziende (onorabilità, idoneità professionale, capacità finanziaria e
accesso alla professione di trasportatore di persone su strada) e soprattutto
gli autobus da impiegare sulle linee (di tipo classe B o III, non acquistati con
sovvenzioni pubbliche). I requisiti citati non devono essere dimostrati da chi
già da anni esercita l’autotrasporto di persone in concessione
governativa.